sabato 8 aprile 2017

Una proposta organica, con cambiamenti specifici e concreti per una vera Repubblica Presidenziale


"A chi dice che la Repubblica presidenziale presenta il pericolo delle dittature, ricordo che in Italia come si è veduta sorgere una dittatura non da un regime a tipo presidenziale, ma da un regime a tipo parlamentare, anzi parlamentaristico, in cui si era verificato proprio il fenomeno della pluralità dei partiti e della impossibilità di avere un governo appoggiato ad una maggioranza solida che gli permettesse di governare." 
Piero Calamandrei 5 Settembre 1946

Questa revisione costituzionale prende come spunto la proposta Presidenziale PDL del 2013( per la parte espressamente riguardante il Presidente della Repubblica). Ispirandosi alla Costituzione Francese viene creato il nuovo art. 95 che stabilisce chiaramente i rapporti tra Governo e Parlamento, con l'obbiettivo di stabilire un rapporto equilibrato tra chi ha il diritto di governare e chi ha il compito di controllare l'operato del governo. Viene introdotto il vincolo di mandato (art. 67) ed il referendum per i trattati internazionali che possono minare la sovranita' nazionale. I membri della Camera vengono ridotti a cinquecentododici e la meta' di questi vengono selezionati dalla societa' civile, dalle attivita' produttive ed dal mondo del lavoro (art.56). 

Titolo V
 - Vengono abolite le Province,
- I comuni fino a cinquemila abitanti si devono unificare amministrativamente nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge.
 - Viene abrogato l'art. 99 (CNEL).
 - Le Regioni vengono ridotte da ventuno ad un massimo di dieci (art. 131 (4)).Viene rivisto il numero di senatori spettante a ciascuna delle nuove Regioni.
- Viene revisionato l'art. 117 nella direzione di un forte regionalismo federale, prendendo spunto dai sistemi USA e Tedesco che garantisca sia l'unita' verso l'esterno, sia il mantenimento ed il rispetto delle autonomie locali e regionali. 
- Vengono stabilite le competenze esclusive del governo Federale, quelle esclusive delle Regioni e quelle dove la responsabilita' tra Stato e Regioni viene condivisa.




1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dai seguente:
      
«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza. Vigila sul rispetto della Costituzione. E' responsabile per la sicurezza e l'integrita' del territorio nazionale. Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.  Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea.
Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età».

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione).
      1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:  «Art. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti politici e civili.  L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede disposizioni idonee a evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tale fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità. L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge».

Art. 3.
(Modifica dell'articolo 85 della Costituzione).
      1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:  «Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta. Il Presidente del Senato della Repubblica, il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.
      Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da duecentomila elettori, o da deputati e da senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle Giunte regionali e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge.
      I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.
      È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
      La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.
      Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.
      Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 86 della Costituzione).
      1. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica indice l'elezione del Presidente della Repubblica entro dieci giorni. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento».

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 87 della Costituzione).
      1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente:  «Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio supremo per la politica estera e la difesa, costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate»; b) il nono comma è sostituito dal seguente: «Dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere»; c) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente :"Accredita e riceve i Capi di Stato e di Governo esteri, negozia e ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. Sottopone a Referendum popolare  trattati internazionali che potenzialmente possono compromettere o minare la sovranita' Nazionale, prima che questi vengano convertiti in legge.  [80]"; d) Il decimo comma e' abrogato.

Art. 6.
(Modifica dell'articolo 88 della Costituzione).
      1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:  «Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica. La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere».

Art. 7.
(Modifica dell'articolo 89 della Costituzione).
      1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 89. – Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità. Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo».

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 104 della Costituzione).
      1. All'articolo 104 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:  «Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Primo presidente della Corte di Cassazione. Ne fa parte di diritto anche il Procuratore generale presso la Corte di cassazione».


TITOLO III
IL GOVERNO
SEZIONE I. – Il Consiglio dei Ministri.
Art. 92. (Nuovo)
Il Governo della Repubblica e` composto dal Primo Ministro e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina Primo Ministro e, su sua proposta o di questo i Ministri. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo Ministro. Il Presidente della Repubblica , se si presentano  condizioni che mettono a rischio la governabilita' e la stabilita' governativa, può revocare la fiducia al Primo Ministro il cui governo diventa dimissionario. Per le stesse motivazioni, anche il Parlamento può presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Primo Ministro. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Se la mozione di sfiducia viene approvata il Primo Ministro deve presentare le sue dimissioni al Presidente della Repubblica ed il suo governo diventa dimissionario. Il Capo dello Stato, in entrambi casi, nomina il nuovo Primo Ministro entro dieci giorni dalle dimissioni.

Art. 93.
Viene aggiunto il seguente comma : "Il Governo della Repubblica si insedia senza fiducia."

Art. 94. (Nuovo)
Il Primo Ministro e' responsabile della difesa nazionale. Assicura l'esecuzione delle leggi. Dirige e determina la politica generale del  Governo e ne e` responsabile. Può delegare alcuni poteri ai ministri. Può, a titolo eccezionale, sostituire il Presidente della Repubblica nel Consiglio dei Ministri in virtù di una delega espressa e per un ordine del giorno determinato. I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri [89]. La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri [971

Art. 95. -  Governo e Rapporto con il Parlamento (Nuovo)

I)Il Governo determina e dirige la politica nazionale. È responsabile davanti al Parlamento per il suo operato

II)Dispone dell'amministrazione e delle forze armate.

III)Gli atti del Primo Ministro sono controfirmati, quando occorra, dai ministri incaricati della loro esecuzione.

IV) Decreti ed Ordinanze Governative  sono gli strumenti a disposizione del Governo per l'ordinaria amministrazione dello Stato, mentre i disegni di legge possono essere approvati solo ed esclusivamente attraverso il dibattito ed il voto del Parlamento. La Corte dei Conti può imporre la revisione dei decreti governativi di natura finanziaria se ritiene ci siano dubbi sulle reali coperture.

V)Il Primo Ministro, su deliberazione del Consiglio dei ministri, impegna dinanzi al Parlamento la responsabilità del Governo sul suo programma o eventualmente su una dichiarazione di politica generale

VI)L'ordine del giorno del Parlamento comporta, per priorità e nell'ordine fissato dal Governo, la discussione dei disegni di legge presentati dal Governo e delle proposte di legge da esso accettate.

VII)Opposizioni e gruppi di maggioranza possono presentare un numero limitato di emendamenti ai disegni di legge in discussione. Tali emendamenti devono essere discussi ed approvati da ciascun gruppo parlamentare prima della loro presentazione. I regolamenti parlamentari stabiliscono il numero di tali emendamenti.

VIII)Il Ministro dell'economia, collegialmente con il Primo Ministro, i Ministri e con il supporto della Corte dei Conti, redige la legge finanziaria del governo. Vengono ammessi a votazione esclusivamente un numero limitato di emendamenti migliorativi. Tali emendamenti devono essere concordati all'interno dei singoli gruppi di maggioranza e minoranza prima di essere presentati. I regolamenti parlamentari stabiliscono il numero di tali emendamenti.

IX)In ogni caso, per emendamenti si intende miglioramenti al testo originale del disegno di legge. Emendamenti puramente ostruzionistici non sono ammessi al dibattito parlamentare

X)Ogni settimana una seduta è riservata, con precedenza su ogni altra questione, alle interrogazioni dei membri del Parlamento ed alle risposte del Governo.

XI)Un quarto dei componenti della Camera dei Deputati può sollevare la questione di legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore. Lo stesso numero dei componenti della Camera, entro lo stesso termine, può sollevare dinanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale di un decreto od ordinanza Governativa per violazione o eccesso di delega. Con legge costituzionale sono stabiliti condizioni, limiti e modalità di esercizio di tale facoltà».

XII) Il Governo convoca la Conferenza tra Stato e le Regioni interessate, per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali di interesse nazionale, con lo scopo di definire percorsi, risolvere criticita' di natura ambientale, modi,  tempi e le necessarie compensazioni per i vari enti e popolazioni locali coinvolte.

XIII) In caso di  stallo parlamentare il Primo Ministro può decidere di porre la fiducia su un provvedimento legislativo specifico del suo programma di governo. Se la fiducia non passa il Primo Ministro deve presentare le dimissioni al Presidente della Repubblica ed il suo governo diventa dimissionario. Il Capo dello Stato accetta le dimissioni con riserva.

XIV) I disegni di legge per iniziativa del Primo Ministro o di qualsiasi membro della Camera dei Deputati ed adottati dal governo, possono essere discussi e votati nelle commissioni competenti per il termine massimo di novanta giorni . Trascorso il tempo massimo per il dibattimento ed in presenza di un testo finale, il Presidente della Camera,sentiti Primo Ministro e gruppi parlamentari, fissa la data certa per il voto in aula od in sede legislativa.In assenza di un testo unico dopo 70 giorni, il Governo può decidere di approvare temporaneamente, anche se ritiene che ve ne sia l'urgenza, un provvedimento specifico del suo programma di governo come ordinanza o decreto governativo.

XV) Il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza. Non può essere esteso oltre i quindici giorni senza l'assenso della Camera dei Deputati.

XVI) Membri del governo o della Camera dei Deputati il cui disegno di legge e' in discussione,  hanno la facolta' di richiedere un udienza parlamentare aperta al pubblico in apposita sede per confrontarsi con membri del parlamento contrari al disegno di legge in questione ed il cui voto in aula puo' incidere negativamente sull'esito finale. Questa opzione puo' essere esercitata una volta sola. I regolamenti parlamentari stabiliscono la durata temporale dell'udienza.

Art. 97.
Viene aggiunto il seguente comma in principio:  "Il Governo e' responsabile per l'efficenza e l'integrita' della Pubblica Amministrazione". 
Art. 67. (Nuovo)
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni con vincolo di mandato. Qualora un membro del Parlamento decida di lasciare il gruppo di appartenenza politica con cui e' stato eletto deve presentare le sue dimissioni da parlamentare.

Art. 81. (1)
Il quarto comma viene sostituito dal seguente : "Il Governo redige ogni anno la legge di bilancio". Nel sesto comma, dopo la parola "amministrazioni" viene sostituito dal seguente: "sono responsabilita' del Governo". 

Art. 70. (Nuovo)
La funzione legislativa e` esercitata dalla sola Camera dei deputati, al Senato sono affidate questioni relative alla legislazione regionale.
Art. 71.
La parola "Governo" viene sostituita dal seguente :"Primo Ministro". Nel secondo comma la parola "cinquantamila" viene sostituita dal seguente : "centocinquantamila".
Art. 72.
Nel primo comma "presentato ad una Camera e', " viene sostituito dal seguente "presentato alla Camera dei Deputati e`," 
Art. 73.
Nel primo comma  "Se le Camere" viene sostituito dal seguente "Se la Camera dei Deputati"  
Art. 75.
Viene introdotto il seguente comma all'inizio : "Il Presidente della Repubblica, per sua iniziativa o quella del Governo, indice referendum pertinenti la modifica della Costituzione." 
Art. 56 (1) Nuovo)
La Camera dei deputati e` eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati e` di cinquecentododici, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero, duecentocinquanta sono espressione delle forze politiche liberamente elette, duecentocinquanta sono rappresentativi della societa' civile, delle categorie del mondo del lavoro e della produzione.Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di eta`. L'elezione dei deputati avviene attraverso le modalita' stabilite dalla legge. L'elezione dei deputati appartenenti alle due gategorie avviene contemporaneamente. La legge stabilisce le modalita' per l'elezione dei deputati provenienti dalla societa' civile, dalle categorie del mondo del lavoro e della produzione. Il diritto di voto dei Deputati e' personale.
Il Senato della Repubblica e` eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.Il numero dei senatori elettivi e` di cento, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Viene abrogato l'articolo 59 riguardante i senatori a vita.


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